Un ex dipendente statale, trasferito presso un ente pubblico non economico, ha contestato il suo inquadramento professionale, ritenendolo inferiore a quello spettante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che nell'ambito della mobilità volontaria, l'accettazione di uno specifico posto vacante implica l'accettazione del relativo inquadramento. Pertanto, il lavoratore non può pretendere una classificazione superiore se questa non corrisponde a una posizione disponibile al momento del trasferimento. La sentenza sottolinea come l'inquadramento nella mobilità volontaria sia strettamente legato ai posti effettivamente vacanti e offerti dall'amministrazione di destinazione.
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