La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 14552/2024, chiarisce i limiti del proprio sindacato sulla risoluzione del contratto per inadempimento. In un caso relativo a un appalto per la verniciatura di banchi scolastici, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che attribuiva la colpa della mancata esecuzione all'appaltatore, nonostante quest'ultimo accusasse il committente di ritardi. L'ordinanza ribadisce che la valutazione sulla gravità dell'inadempimento è una questione di fatto, di competenza dei tribunali di primo e secondo grado, e non può essere riesaminata in sede di legittimità se la motivazione è logica e completa.
Continua »