Una società ha citato in giudizio il suo ex amministratore di diritto e due presunti amministratori di fatto, chiedendo il risarcimento per atti di mala gestio, in particolare per cospicui finanziamenti concessi ad altre società del gruppo. La Corte d’Appello ha respinto la richiesta, confermando la sentenza di primo grado. Secondo i giudici, la responsabilità amministratori per prestiti infragruppo sorge solo se si prova che, al momento dell’erogazione, l’amministratore era consapevole dell’impossibilità di restituzione da parte della società beneficiaria. La semplice appartenenza al gruppo giustifica tali operazioni in un’ottica di sinergia. Inoltre, la Corte ha ritenuto non provata la qualifica di amministratori di fatto dei due consulenti, le cui attività rientravano nei limiti del loro incarico professionale.
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