Una compagnia assicurativa ha citato in giudizio una banca per aver pagato assegni non trasferibili, smarriti e alterati, a un soggetto non legittimato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia, confermando la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità della banca negoziatrice. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse correttamente valutato la diligenza dell'istituto di credito nell'identificazione del presentatore, e ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso che miravano a una nuova valutazione dei fatti, compito precluso in sede di legittimità.
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