Una federazione sportiva ha citato in giudizio un'amministrazione comunale per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata delocalizzazione di un impianto sportivo. Dopo la sconfitta in primo grado, la Corte d'Appello ha respinto il gravame con una motivazione contraddittoria, dichiarando prima l'inammissibilità dell'appello per aspecificità e poi esaminando il merito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della federazione, cassando la sentenza d'appello. La Suprema Corte ha chiarito che se un giudice dichiara l'inammissibilità, le eventuali argomentazioni sul merito sono irrilevanti ('ad abundantiam') e non devono essere impugnate. Ha inoltre riscontrato che la Corte d'Appello aveva errato nel dichiarare l'inammissibilità, in quanto il motivo di gravame era sufficientemente specifico. Di conseguenza, ha rinviato il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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