La Corte di Cassazione chiarisce che la presentazione di un’istanza cautelare contro un rigetto di protezione internazionale per ‘manifesta infondatezza’ sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento di allontanamento fino alla decisione del giudice sulla sospensione stessa. Un richiedente asilo aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale, chiedendo la sospensione. Nonostante ciò, il Questore ne disponeva l’accompagnamento coattivo, convalidato dal Giudice di pace. La Suprema Corte ha annullato tale convalida, affermando che, in assenza di una decisione sull’istanza cautelare, il provvedimento di rigetto doveva considerarsi temporaneamente sospeso, tutelando così il diritto di difesa del richiedente.
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