La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27479/2024, ha stabilito che l'avvocato non ha la legittimazione per opporsi alla revoca del gratuito patrocinio concesso al proprio cliente. Questo diritto spetta esclusivamente alla parte assistita. Di conseguenza, a seguito della revoca del beneficio, il difensore non può più chiedere la liquidazione del proprio compenso allo Stato, ma deve rivolgersi direttamente al cliente. La Corte ha chiarito che la mancata liquidazione è una conseguenza automatica della revoca, e non un atto autonomamente impugnabile dal legale.
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