Nel caso di un dipendente addetto alla ristorazione su treni, l’omissione dell’emissione di uno scontrino e il trattenimento di una somma di denaro, pur costituendo un’azione grave e contraria ai doveri del lavoratore, non giustificano automaticamente il licenziamento. Il giudice, nel valutare la legittimità del licenziamento, deve valutare la proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione irrogata, tenendo conto della gravità del fatto, delle sue conseguenze e dell’intensità dell’elemento intenzionale.
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