La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2624/2024, chiarisce le condizioni per la legittimazione degli eredi di un socio di S.r.l. a proseguire un'azione di responsabilità contro gli amministratori. La Corte stabilisce che la sola accettazione dell'eredità non è sufficiente. Per esercitare i diritti sociali, inclusa la prosecuzione del giudizio, è necessario che il trasferimento della quota per successione sia reso opponibile alla società mediante il deposito presso il registro delle imprese, come previsto dall'art. 2470 c.c. Nel caso di specie, il ricorso è stato rigettato perché gli eredi, dopo un'iniziale costituzione in giudizio inefficace, avevano regolarizzato la loro posizione, acquisendo la qualità di soci opponibile alla società prima che il processo fosse interrotto.
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