Un ente pubblico ha stipulato un contratto di locazione per un immobile da adibire a scuola, che richiedeva importanti lavori di adeguamento. Successivamente, l'ente ha sostenuto che questo contratto misto fosse in realtà un appalto pubblico nullo per mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che si tratta di un contratto di locazione e non di un appalto, poiché la causa principale è il godimento del bene e non l'esecuzione delle opere, che sono considerate accessorie. La proprietà dell'immobile, inoltre, non viene trasferita all'ente pubblico.
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