La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile contro il decreto di un tribunale che aveva revocato l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio. La revoca era stata disposta a causa dell'omessa dichiarazione, da parte del debitore, di una causa risarcitoria a suo carico. La Suprema Corte ha stabilito che tale provvedimento, basato su un vizio di ammissibilità della domanda, è privo dei caratteri di decisorietà e definitività e, pertanto, non può essere impugnato in Cassazione, non precludendo al debitore la possibilità di ripresentare una nuova istanza corretta.
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