La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2726/2024, ha annullato una decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto valido un contratto di affitto agrario verbale stipulato nel 2004. Il caso riguardava la qualifica dell'affittuario come 'soggetto equiparato al coltivatore diretto'. La Suprema Corte ha stabilito che la legge del 2017, che equipara l'imprenditore agricolo professionale al coltivatore diretto, non è retroattiva e si applica solo ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2018. Di conseguenza, per i contratti precedenti, la qualifica di imprenditore agricolo non è sufficiente a sanare il difetto di forma scritta, portando alla cassazione della sentenza impugnata.
Continua »