La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12816/2024, ha stabilito un importante principio in materia di provvigione agente. Se il preponente e il cliente concludono una transazione che comporta la mancata esecuzione di un contratto procurato dall'agente, a quest'ultimo spetta una provvigione ridotta ai sensi dell'art. 1748, co. 5, c.c. sulla parte non eseguita. La Corte ha chiarito che, sebbene la provvigione piena non sia dovuta sulla somma transattiva (in quanto non è corrispettivo per affari conclusi), l'accordo che estingue il rapporto contrattuale rientra nella previsione di legge che tutela l'agente.
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