Un avvocato ha richiesto il pagamento dei suoi onorari a un Comune, basandosi sulla procura alle liti conferitagli dal Sindaco. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, sottolineando la distinzione fondamentale tra la procura, un atto unilaterale per la rappresentanza in giudizio, e il contratto di patrocinio, l'accordo bilaterale che stabilisce chi deve pagare. Nel caso specifico, il Comune aveva stipulato il contratto di patrocinio solo con un altro professionista, autorizzandolo a sua volta a farsi sostituire. Di conseguenza, il primo avvocato non aveva un rapporto contrattuale diretto con l'ente e non poteva pretenderne il pagamento.
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