La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5752/2024, ha stabilito che non spetta l'indennità per ferie non godute al lavoratore che, pur formalmente invitato dal datore di lavoro a usufruire del riposo accumulato, si sia rifiutato senza giustificato motivo. Il caso riguardava un dirigente che, dopo aver ricevuto una comunicazione per la fruizione delle ferie, ne aveva goduto solo in parte, rinviando le restanti e successivamente dimettendosi. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva ridotto l'importo dell'indennità, sottolineando come la monetizzazione delle ferie non sia dovuta se il mancato godimento dipende da una scelta del dipendente.
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