Una società subappaltatrice si opponeva a un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture. Dopo la condanna nei primi due gradi, ricorreva in Cassazione lamentando, tra le altre cose, la mancata considerazione di un pagamento già effettuato, sebbene l'eccezione fosse stata sollevata tardivamente. La Corte di Cassazione ha accolto questo motivo, stabilendo che l'eccezione di pagamento, poiché estingue il diritto di credito, può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio e in qualsiasi momento, persino in appello, a patto che sia provata. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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