Un ex dipendente ha citato in giudizio un istituto bancario per ottenere l'adeguamento della sua pensione integrativa al costo della vita. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21572/2024, ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che il blocco della perequazione pensione, previsto dalla L. 449/1997, si applica esclusivamente alle pensioni pubbliche obbligatorie e non a quelle integrative aziendali, che hanno natura retributiva. La Corte ha rigettato sia il ricorso della banca sia quello incidentale del pensionato relativo alla compensazione delle spese legali, ritenuta giustificata da un pregresso contrasto giurisprudenziale.
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