La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda di trasporti condannata per ritardata assunzione di due lavoratori. Il caso verteva sull'interpretazione di un accordo conciliativo che prevedeva l'assunzione contestuale alla firma, ma anche una visita medica preassuntiva da effettuarsi entro una data specifica. La Corte ha stabilito che l'interpretazione del giudice di merito, secondo cui la visita non costituiva una condizione sospensiva ma una mera formalità, è legittima e non sindacabile in sede di legittimità, specialmente considerando il pregresso rapporto di lavoro tra le parti. L'azienda, secondo i giudici, si era assunta il rischio di eventuali ritardi nell'espletamento della visita.
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