La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8684/2024, ha confermato il diritto di un docente supplente non residente all'estero a percepire l'assegno di sede in misura pari a quella dei docenti di ruolo. La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, affermando che non esistono ragioni oggettive per un trattamento economico differenziato, in linea con il principio di non discriminazione europeo. L'indennità, infatti, compensa il disagio del trasferimento, comune a entrambe le categorie di lavoratori. Un ricorso incidentale del docente per altre indennità è stato invece dichiarato inammissibile per vizi procedurali.
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