Un dipendente di una nota società televisiva, assunto come programmista-regista, ha richiesto l'inquadramento giornalistico come redattore. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che, ai fini del corretto inquadramento, contano le mansioni effettivamente svolte e non il nome formale del contratto. Se l'attività comporta una mediazione intellettuale, un'elaborazione critica e una finalità informativa, si configura un inquadramento giornalistico, anche se svolta al di fuori di una testata tradizionale. La Corte ha inoltre precisato i criteri per la determinazione della giusta retribuzione in caso di nullità del contratto per mancata iscrizione all'Albo.
Continua »