Una società, promittente venditrice di un complesso industriale, si era impegnata in un contratto preliminare a garantire un patto di stabilità triennale per i lavoratori, che sarebbero stati assunti dalla società acquirente. A causa dell'inadempimento della venditrice, il contratto definitivo non è stato stipulato e i lavoratori sono stati licenziati. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna della società venditrice al risarcimento del danno, chiarendo che il diritto dei lavoratori deriva dalla violazione dell'obbligo contrattuale assunto in loro favore (contratto a favore di terzo), e non dalle norme sul licenziamento illegittimo.
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