La Corte di Cassazione interviene per la correzione di un errore materiale in una propria ordinanza. Inizialmente, pur dichiarando inammissibile il ricorso di un cittadino, aveva erroneamente condannato alle spese il Ministero convenuto, rimasto però inattivo nel processo (intimato). Su istanza del ricorrente, la Corte ha corretto la decisione, stabilendo che nulla è dovuto per le spese, poiché la condanna era frutto di un palese refuso in contrasto con le motivazioni. La pronuncia chiarisce che il procedimento di correzione non ammette una nuova statuizione sulle spese processuali.
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