Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34600 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34600 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 16096-2014 proposto da: da :
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta delega in calce; INDIRIZZO
– ricorrente –
2019
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIO DI NAPOLI in persona del COGNOME tempore, Direttore pro COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso in 2423 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta delega in calce; tempore’ COGNOME , COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 430/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 17/12/2013; di udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica NOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COGNOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione per il l ° motivo di ricorso, assorbiti i restanti; per il 1
udito per la ricorrente l’Avvocato COGNOME per delega dell’Avvocato COGNOME che ha chiesto l’accoglimento. delega
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento Ici per l’anno 200 relativa ad un fabbricato nonché il prodromíco avviso di classament assumendo, tra l’altro, che quest’ultimo atto non le era mai stato notificato
La commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso sentenza che era confermata dalla CTR della Campania sul rilievo che la notifica del classamento era ritualmente avvenuta in data 22 dicembre 2006, che l’avviso di accertamento Ici era sufficientemente motivato, anche avu riguardo al fatto che era indicato i! precedente avviso di classamento, e l’avviso di classamento era iegittimo in quanto riguardava un immobile sito zona di pregio, anche avuto riguardo alla comparazione con immobili siti altre zone cittadine.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a sette motivi. Il Comune di Napoli si è costitu giudizio con controricorso. L’agenzia delle entrate non si è costituita in gi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed secondo motivo la ricorrente deduce nullità della GLYPH sentenza e violazione di legge, ai sensi all’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR non si è pronunciata in ordine all’eccez di difetto di notifica dell’avviso di classamento per mancato recapito d cartolina postale. Inoltre è stata prodotto in giudizio un documento int proveniente dall’agenzia del territorio da cui si evince che la raccomandat stata recapitata a destinatario sconosciuto e la CTR non ha considerato che l prova della notifica viene data solo a mezzo della produzione della cartolin ricevimento del plico postale.
2. Con il terzo ed H quarto motivo deduce nullità della sentenza, ai sen all’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. cív., in quanto la CTR non s
pronunciata in ordine al motivo di appello concernente il difetto di motivaz dell’avviso di classamento.
3. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi all’articolo comma 1, numero 3, cod. proc. civ., quanto la CTR ha ritenuto la legittimità in dell’avviso di classamento da su base di produzioni documentali effettuate dall’agenzia del territorio nel corso del giudizio che non possono dirsi funzi all’integrazione del requisito motivazionale dell’atto impositivo.
4. Con il sesto motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai s all’articolo 360, comma , umero 4, cod. proc, civ., n quanto la CTR ha i n i affermato, con motivazione apodittica, che l’avviso di classamento e sufficientemente motivato.
5. Con il settimo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all’arti 360, comma 1, numero 3, cod, proc. civ., in quanto la CTR è incorsa i violazione di legge r non aver orrettamente applicato le norme che fissano i pe c presupposti per l’esercizio potere di classamento di immobili già censiti. del Invero i giudici di appello hanno fondato il giudizio di legittimità dell’ classamento sulla circostanza che l’immobile era collocato in zona di preg anche avuto riguardo ad immobili similari laddove, invece, il classamento immobili già censiti può essere effettuato a causa della risistemazione parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare ( comma 335, della legge 311/2004 ) oppure a causa di trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione ( art. 1, comma 3 della legge 311/2004 ).
6. Preliminarmente si osserva che è infondata ‘eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione ai nsi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., ch se esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. Invero n caso che occupa la ricorrente non ha impugnato la sentenza per violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
7. I primi due motivi di ricorso sono fondati. Questa Corte ha già afferm il principio secondo i, in tema di notifiche a mezzo posta, nell’ipotesi cu smarrimento o distruzione dell’avviso di ‘ricevimento, l’unico atto idon
provare l’avvenuta notificazione è, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 6 1982, il duplicato rilasciato dal’Ufficio postale, che, peraltro, non deve sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumend rilevanza il registro di consegna attestante l’avvenuta ricezione dell’av originario, del quale duplicato deve essere una riproduzione fedel contenendo tutte le indicaz;oni proprie dello stesso, compresa l’indicazione soggetto che ha ricevuto l’atto Cass. n. 14574 del 06/06/2018 ). Nel caso ch occupa l’agenzia del territorio ha prodotto in giudizio un documento provenienza interna all’ufficio, come si evince dalla copia fotostatica c ricorrente ha riprodotto nel ricorso, da cui si evince che l’avviso di classa è stato recapitato a <<destinatario sconosciuto». Dunque da un lato notificante non ha prodotto né la cartolina di ricevimento della raccomanda né la certificazione postale di avvenuta consegna di essa, dall’altro finan dalla documentazione di provenienza della stessa agenzia dei territorio è dat evincere che il plico non è pervenuto al destinatario in quanto sconosciuto, n potendosi attribuire altro significato alla locuzione «recapitato» c rinviene nel documento stesso se non quello che la notifica è stata tenta presso l’indirizzo indicato, ma il plico non è stato consegnato in qua trattavasi di «destinatario sconosciuto». Ne consegue che l’avviso classamento non è stato notificato alla contribuente che, conseguentemente, era legittimata ad impugnare il medesimo unitamente all’avviso di liquidazion Ici – trattandosi del primo atto a mezzo del quale ne è venuta a conoscenza che legittimamente la contribuente medesima ha versato Vici per l’anno 2007 sulla base della rendita precedentemente attribuita, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
8, Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono inammissibili in quanto ricorrente non ha trascritta nel ricorso e neppure prodotto unitamente a stesso l’avviso di classamento di che trattasi, non assolvendo, così, l’on dell’autosufficienza. Ciò facendo la ricorrente non ha consentito la veri esclusivamente in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che il predetto avviso non è un atto processuale, bensì amministrativo, !a cu legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti
fatto e dalle ragion uridiche poste a suo fondamento ( cfr. COGNOME gi Cass. n, 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013 ).
9, Il settimo motivo è infondato. Giova ricordare che il nostro ordiname catastale prevede tre ipotesi di revisione del classamento di un immobi urbano su iniziativa dell’amministrazione comunale.
La prima è quella prevista dalla legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 5 secondo cui « Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria at di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell’amministrazi finanziaria. Partecipano altresì’ all’elaborazione dei dati fiscali risu operazioni di verifica. D comune chiede all’Ufficio tecnico eraria classificazione di Immobili ali classamento risulti non aggiornato ovv palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L’Ufficio tecnico erariale procede prioritariament operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.» Dunque in base a tale norma il Comune può chiedere l’intervento dell’Agenzia delle entrate p ottenere la revisione del classamento di un immobile, sia quando classamento stesso risulti non aggiornato sia quando esso risulti palesement non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.
Altra ipotesi è quella prevista dall’articolo 1, comma 336, della legge del 2004 e riguarda H classarnento di imrnobli non dichiarati ovvero immobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate.
La terza ipotesi è quella prevista dal Comma 335 del medesimo articolo 1 della legge 311 del 2004, che così dispone: «La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in micrc comunali’ per le quali i/ rapporto tra il valore medio di mercato individua sensi dei regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 138 e il corrispondente valore medio catastale ai f dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discos significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microz comunali, e’ richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenz territorio.»
Si tratta, dunque, di tre ipotesi di revisione del classamento che sono loro distinte ed hanno presupposti, condizioni e procedure diverse. Nel cas che occupa la contribuente deduce che la revisione del classamento può avvenire solo a norma dell’art. 1, commi 335 e 336, della legge 311 del 2004 omettendo la terza ipotesi, ovvero quella prevista dalla legge n. 662 del 199 art. 3, comma 58. Ne consegue l’infondatezza dei motivo poiché la CTR, nel ravvisare la legittimità del classamento nei fatto che si trattava di imm sito in zona di pregio, anche avuto riguardo alla comparazione con immobili si in altre zone cittadine, ha fatto riferimento ad una delle tre fatti considerate di talché, sotto il profilo evidenziato dalla ricorrente, all’insussistenza dei presupposti normativi per la revisione del classamento motivo è infondato.
10. Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva che non è dovuta l maggiore Ici per l’anno 2007 mentre la sentenza va confermata nel resto. Le spese processuali dell’intero giudizio si compensano tra la contribuente l’agenzia delle entrate in ragione della reciproca soccombenza e tra contribuente ed il Comune di Napoli in considerazione del fatto che la no debenza della maggiore ‘ci richiesta non è dipesa da fatto imputabile Comune medesimo.
P.Q.M.
La corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il settimo, di inammissibili i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ri limitatamente all’Ici non dovuta per l’anno 2007 nella misura richiesta Comune. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2019.