I lavoratori che maturano periodi assicurativi in nazioni diverse affrontano spesso calcoli complessi al momento del pensionamento. La disciplina previdenziale internazionale consente di cumulare i contributi versati in ciascun Paese attraverso convenzioni bilaterali. Una questione frequente riguarda l’importo dell’integrazione al minimo per chi percepisce una prestazione mista. Quando l’assegno complessivo non raggiunge la soglia di legge, sorge il dubbio sull’ente tenuto a colmare il divario economico. L’istituto italiano non deve sempre farsi carico dell’intero importo aggiuntivo, ma risponde solo nei limiti temporali della contribuzione accreditata in Italia.
La richiesta del pensionato e il regime convenzionale
La controversia nasce dalla richiesta di un lavoratore andato in pensione dopo aver versato contributi sia in Italia sia in uno Stato estero firmatario di una convenzione bilaterale. Il pensionato percepiva due quote di trattamento in regime proporzionale. Poiché la somma totale risultava inferiore al trattamento minimo garantito, il cittadino ha preteso che l’ente previdenziale italiano pagasse l’intera maggiorazione prevista dalla legge interna. Secondo la tesi del ricorrente, lo Stato di residenza deve garantire l’integrazione al minimo per intero al cittadino, per poi rivalersi eventualmente sull’ente straniero nei rapporti interni tra amministrazioni.
Le regole applicabili per l’integrazione al minimo estera
Le convenzioni internazionali di sicurezza sociale dettano norme specifiche per coordinare i sistemi pensionistici ed evitare sovrapposizioni o carichi ingiustificati. Gli accordi bilaterali stabiliscono che ciascun ente assicuratore liquida la propria quota di pensione in proporzione ai periodi assicurativi effettivamente maturati nel proprio territorio. Lo stesso criterio proporzionale si applica alle prestazioni integrative volte a garantire il minimo vitale. Entrambi gli Stati contraenti partecipano alla formazione del trattamento pensionistico complessivo secondo il meccanismo della ripartizione percentuale.
Le motivazioni dei giudici sull’integrazione al minimo
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, modificando il proprio precedente orientamento interpretativo. I giudici hanno chiarito che le norme internazionali e i relativi accordi amministrativi di esecuzione hanno efficacia diretta nei confronti dei cittadini assicurati. Il testo dell’accordo stabilisce che ciascun ente previdenziale versa all’interessato la frazione di integrazione al minimo calcolata in base alla durata del lavoro svolto nel proprio territorio. L’ente del Paese di residenza calcola la misura totale necessaria e comunica la quota di competenza all’istituto estero, il quale deve versarla direttamente al beneficiario insieme alla propria rata di pensione. Non esiste alcun obbligo per l’istituto italiano di anticipare o coprire la quota estera.
Le conclusioni della Cassazione sulla ripartizione dell’onere
La Suprema Corte ha confermato la piena legittimità del pagamento pro quota operato dall’ente previdenziale italiano. L’integrazione economica grava contestualmente su entrambi gli Stati interessati in misura proporzionale. Le convenzioni internazionali ratificate prevalgono sulle normative interne e impediscono di attribuire allo Stato italiano un costo assistenziale derivante da periodi di lavoro svolti all’estero. Il pensionato riceve regolarmente la quota italiana di integrazione ma deve richiedere la restante parte all’ente di sicurezza sociale dell’altro Paese.
L’ente previdenziale italiano deve pagare l’integrazione al minimo per intero se il pensionato risiede in Italia?
No, nelle pensioni in convenzione internazionale con totalizzazione dei periodi esteri l’ente italiano paga solo la quota proporzionale ai contributi maturati in Italia.
Chi paga la restante quota di integrazione alla pensione minima?
La quota residua è a carico dell’ente previdenziale dello Stato estero in cui sono stati versati gli altri contributi.
Le norme delle convenzioni internazionali prevalgono sulle leggi italiane?
Sì, i trattati e gli accordi internazionali debitamente ratificati prevalgono sulle norme dell’ordinamento interno italiano.