La truffa sull’incasso di assegno non trasferibile
L’incasso di assegno non trasferibile effettuato da un soggetto non autorizzato costituisce un tema centrale nella responsabilità degli intermediari finanziari. La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da una compagnia assicurativa nei confronti di un ente postale. L’assicurazione aveva emesso un titolo di credito del valore di diciotto mila euro per saldare un indennizzo a favore di un proprio cliente. Un malintenzionato si è impossessato dell’assegno e si è presentato allo sportello per incassare la somma. L’usurpatore ha aperto un libretto di risparmio esibendo una carta d’identità e il tesserino del codice fiscale. L’intermediario ha liquidato l’importo, generando una controversia giudiziaria inerente all’adempimento dei doveri di identificazione dell’esibitore.
Il giudizio nei primi gradi di merito
I giudici territoriali hanno accolto la domanda della compagnia assicurativa e hanno condannato l’intermediario al pagamento della somma trafugata. La decisione si fondava sull’asserita mancanza della diligenza professionale richiesta agli operatori del settore. Secondo la ricostruzione dei giudici d’appello, l’ente intermediario non aveva fornito la prova di aver adottato ogni cautela possibile per identificare il cliente. La sentenza impugnata pretendeva l’esecuzione di accertamenti straordinari oltre all’esibizione dei documenti di riconoscimento. In particolare, il giudice di secondo grado considerava necessaria una verifica presuntiva presso il comune di nascita dell’esibitore prima di autorizzare lo sblocco del denaro.
Le motivazioni: i controlli sull’incasso di assegno non trasferibile
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’intermediario e ha ribaltato le conclusioni stabilite nel giudizio di merito. I giudici di legittimità hanno chiarito la portata dei doveri identificativi gravanti sugli istituti di credito. La responsabilità dell’intermediario pagatore ha natura contrattuale fondata sul contatto sociale, ma non costituisce una responsabilità di tipo oggettivo. La diligenza professionale impone all’operatore di verificare l’identità del cliente con l’attenzione tipica del settore. Questo obbligo si considera pienamente assolto attraverso il riscontro di un documento d’identità valido e non scaduto insieme al codice fiscale. La legge e la normativa in materia di antiriciclaggio non impongono all’istituto di compiere indagini anagrafiche straordinarie. L’operatore risponde dell’incasso indebito soltanto quando sul documento esibito siano presenti difetti, alterazioni o anomalie chiaramente visibili a occhio nudo. In assenza di indici evidenti di falsità, la verifica del documento idoneo solleva l’intermediario da qualunque addebito per colpa.
Le conclusioni sull’incasso di assegno non trasferibile
La decisione della Suprema Corte fissa una regola fondamentale a tutela dell’operatività degli intermediari e della certezza dei pagamenti. L’identificazione svolta mediante documento d’identità in corso di validità soddisfa la diligenza richiesta dall’ordinamento giuridico. L’istituto di credito non risponde delle condotte truffaldine commesse da terzi se ha eseguito i controlli ordinari previsti dalla legge. La Cassazione ha dunque cassato la sentenza d’appello e ha rinviato la causa per un nuovo esame che rispetti tali criteri. L’emittente del titolo non può esigere controlli investigativi non previsti dalle fonti normative vigenti.
Come deve identificare il cliente l’operatore prima di pagare un assegno non trasferibile
L’operatore deve richiedere un documento di identità valido e non scaduto unitamente al codice fiscale, verificando l’assenza di alterazioni visibili ad occhio nudo.
Quando l’intermediario risponde del pagamento effettuato a un falso beneficiario
L’intermediario risponde se non dimostra di aver identificato l’esibitore con la diligenza professionale ordinaria o se il documento presentava evidenti indizi di contraffazione.
L’istituto di credito deve svolgere verifiche anagrafiche presso il comune di nascita dell’esibitore
La legge e le normative antiriciclaggio non impongono all’intermediario di effettuare riscontri presso i registri comunali in assenza di manifeste irregolarità.