Il caso del Fondo di garanzia INPS TFR per i soci di cooperative
I soci lavoratori delle cooperative hanno ottenuto importanti tutele previdenziali nel corso del tempo. Quando una cooperativa fallisce o risulta insolvente, il lavoratore può chiedere l’intervento dell’ente previdenziale per ottenere le somme non pagate. L’accesso alle risorse del Fondo di garanzia INPS TFR per i periodi precedenti alle riforme legislative richiede precisi requisiti. Un socio lavoratore ha richiesto all’ente il pagamento della propria liquidazione per un periodo antecedente al luglio 1997. L’ente ha rifiutato l’erogazione per assenza di contribuzione versata in quel periodo storico.
La disciplina applicabile ai soci lavoratori prima del 1997
La legge ha esteso l’intervento del fondo di tutela anche ai soci lavoratori delle cooperative. Questa equiparazione ai dipendenti subordinati ha valenza retroattiva solo a condizioni stringenti. Prima dell’entrata in vigore della riforma del 1997, il versamento della contribuzione da parte delle cooperative aveva natura puramente volontaria. Di conseguenza, il diritto alle prestazioni per gli anni precedenti presuppone che la cooperativa abbia effettivamente versato la quota contributiva specifica.
Il lavoratore che richiede un trattamento economico deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto. Nella richiesta di liquidazione per periodi anteriori al 1997, il lavoratore deve allegare la prova del regolare versamento dei contributi pregressi. Non si può applicare il principio di automaticità delle prestazioni, valido solo per i contributi obbligatori per legge. La contribuzione volontaria non beneficia di tale automatismo. Il lavoratore non può invocare il principio di vicinanza della prova, poiché dispone degli strumenti legali di accesso agli atti amministrativi per recuperare i documenti necessari.
Le motivazioni: i principi della Corte sul Fondo di garanzia INPS TFR
I giudici di legittimità hanno respinto integralmente il ricorso del socio lavoratore. La decisione ha confermato che l’estensione retroattiva delle tutele opera unicamente in presenza di versamenti effettivi effettuati prima della legge di riforma. L’obbligo del fondo pubblico sorge dai versamenti concretamente eseguiti e non dalla mera sussistenza del rapporto sociale. La Corte ha ribadito che la mancata prova del versamento contributivo impedisce l’erogazione della prestazione a carico della collettività. Il lavoratore è l’unico soggetto tenuto a dimostrare i presupposti del credito previdenziale preteso.
Le conclusioni: esito del giudizio e conseguenze pratiche
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda del lavoratore con condanna al pagamento delle spese legali. Chi richiede la liquidazione a carico del fondo per periodi storici remoti deve verificare preventivamente la regolarità contributiva della cooperativa. In mancanza di documenti comprovanti il versamento dei contributi volontari antecedenti al 1997, l’ente previdenziale non eroga alcuna prestazione economica.
Il socio lavoratore di cooperativa ha sempre diritto al fondo di garanzia per il TFR maturato prima del 1997?
No, per i periodi anteriori al luglio 1997 il diritto sussiste solo se la cooperativa aveva effettivamente versato i contributi volontari al fondo.
Chi deve dimostrare l’avvenuto versamento dei contributi al fondo di garanzia per gli anni pregressi?
L’onere della prova spetta al lavoratore richiedente, che può avvalersi del diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione per reperire i documenti.
Si applica l’automaticità delle prestazioni previdenziali ai contributi versati prima della riforma del 1997?
No, l’automaticità vale solo per la contribuzione obbligatoria, mentre prima del 1997 la contribuzione delle cooperative a tale fondo era facoltativa.