Un consorzio regionale ha citato in giudizio un'azienda agricola per il mancato pagamento di quote associative. L'azienda sosteneva di aver comunicato il proprio recesso tramite una semplice email, non certificata. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso del consorzio, confermando la decisione di merito. È stato ritenuto che il valore probatorio email semplice possa essere affermato in via presuntiva, analizzando il comportamento processuale della parte che ne contesta la ricezione. La difesa del consorzio, incentrata sul non aver ritrovato l'email nei propri archivi anziché disconoscerne l'esistenza, è stata considerata incompatibile con la negazione della ricezione.
Continua »