Una società S.r.l., dopo aver superato i limiti di legge, non ha provveduto alla nomina dell'organo di controllo. Il Tribunale è intervenuto nominando d'ufficio un collegio sindacale. La società ha successivamente nominato un proprio revisore e ha presentato reclamo per chiedere la revoca del collegio sindacale. La Corte d'Appello ha respinto il reclamo, chiarendo che le due figure possono coesistere, in quanto il collegio sindacale svolge una vigilanza sulla gestione (art. 2403 c.c.), mentre il revisore si occupa del controllo contabile. L'inerzia iniziale della società ha giustificato l'intervento del Tribunale, e la nomina successiva non ha annullato tale intervento.
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