Una società cosmetica citava in giudizio una società fornitrice per inadempimento contrattuale. Nel corso della causa, la società fornitrice veniva cancellata dal registro delle imprese. Gli ex soci proseguivano il giudizio, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che, con l'estinzione della società, le pretese creditorie incerte e illiquide, come quelle derivanti da una causa in corso, si considerano rinunciate. Di conseguenza, gli ex soci non avevano la legittimazione a proseguire l'azione legale, poiché tali pretese non si trasferiscono loro per successione.
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