La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21821/2024, ha chiarito i limiti di ammissibilità della domanda modificata nel processo civile. Nel caso esaminato, due fratelli avevano inizialmente chiesto l'accertamento del trasferimento di quote societarie. Successivamente, hanno modificato la domanda chiedendo la restituzione delle somme versate. La Suprema Corte ha ritenuto tale modifica ammissibile, in quanto la nuova domanda, seppur diversa, era strettamente connessa alla vicenda sostanziale originaria (la compravendita di quote) e incompatibile con la prima. Questa decisione conferma il principio di economia processuale, secondo cui è preferibile trattare le questioni collegate in un unico giudizio, evitando la frammentazione dei processi.
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