La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 422/2025, chiarisce un importante principio processuale: una società estinta, poiché cancellata dal registro delle imprese, non ha più la capacità di stare in giudizio e il suo ricorso è inammissibile. Tuttavia, gli ex soci possono agire in sua vece come successori. La Corte ha inoltre stabilito che i provvedimenti amministrativi, come quelli della Banca d’Italia, devono essere prodotti in giudizio dalla parte che intende avvalersene, non essendo coperti dal principio ‘iura novit curia’.
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