La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11342/2024, ha stabilito che un ex socio di una società in accomandita semplice, il cui nome sia rimasto nella ragione sociale dopo la sua uscita, può essere dichiarato fallito in estensione anche oltre un anno dalla cessazione della carica. La Corte ha sottolineato che la permanenza del nome costituisce una forma di 'responsabilità del socio apparente', fondata sulla tutela dell'affidamento dei terzi. Di conseguenza, il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre non dall'uscita del socio, ma dalla cancellazione del suo nome dalla ragione sociale iscritta nel registro delle imprese.
Continua »