Un'azienda, proprietaria di uno stabilimento alluvionato vicino a un torrente, ha contestato il rifiuto della Pubblica Amministrazione di intervenire sui canali di scarico. Dopo che il ricorso straordinario al Capo dello Stato è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, l'azienda ha riassunto la causa davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Successivamente, ha proposto un regolamento preventivo di giurisdizione per confermare la competenza di questo giudice. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha stabilito che la riassunzione non avvia un nuovo processo, ma prosegue l'unico giudizio originario. Poiché sul punto si era già espresso il Capo dello Stato, alle parti è precluso l'utilizzo del regolamento preventivo di giurisdizione, utilizzabile solo prima che intervenga una decisione sulla giurisdizione.
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