Nel corso di un giudizio di divisione ereditaria relativo a un immobile indivisibile, gli eredi avevano raggiunto un accordo per assegnare l'intero bene a un gruppo di comproprietari, liquidando agli altri il relativo conguaglio in denaro. La Corte d'Appello aveva ignorato tale accordo, ritenendolo tardivo, e aveva negato il diritto al rendiconto per l'uso esclusivo del bene sul presupposto che l'immobile fosse privo di abitabilità e quindi improduttivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei coeredi esclusi dal godimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice deve rispettare l'accordo delle parti sull'assegnazione del bene. Inoltre, l'obbligo di rendiconto e il pagamento dei frutti civili gravano su chi ha goduto in via esclusiva del bene, a prescindere dalla sua abitabilità o produttività oggettiva.
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