La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che l'avvio di una procedura di sovraindebitamento non comporta la sospensione esecuzione automatica delle azioni esecutive individuali. Un debitore, che aveva ricevuto un precetto per oneri condominiali, si era opposto chiedendo la sospensione in virtù della pendenza della procedura di composizione della crisi. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che solo il giudice delegato alla procedura di sovraindebitamento può disporre il divieto di iniziare o proseguire le esecuzioni, e non il giudice dell'esecuzione di sua iniziativa. La semplice presentazione della domanda di sovraindebitamento non ha, quindi, alcun effetto sospensivo.
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