Una curatela fallimentare ha impugnato un’ordinanza che confermava un sequestro preventivo per reati tributari. Il punto cruciale era la legittimazione del curatore fallimentare a contestare il sequestro, disposto prima della dichiarazione di fallimento. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale, affermando il principio per cui il curatore è sempre legittimato a impugnare i provvedimenti di sequestro reale, anche se anteriori alla dichiarazione di fallimento. La Corte identifica il curatore come il soggetto avente diritto alla restituzione dei beni, in virtù della sua funzione di amministrazione e salvaguardia della massa attiva. Nonostante il riconoscimento della legittimazione, nel caso specifico il ricorso è stato rigettato nel merito, confermando che le somme sequestrate costituivano provento del reato di evasione fiscale.
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