Un avvocato aveva pattuito un compenso forfettario con il curatore di un fallimento. Il giudice delegato, tuttavia, liquidava una somma inferiore, decisione confermata in sede di reclamo. La Corte di Cassazione ha cassato il provvedimento, chiarendo che l’accordo compenso curatore, se stipulato in forma scritta, è vincolante. La Corte ha precisato che l’accettazione scritta del curatore può essere validamente contenuta anche nella procura difensiva rilasciata all’avvocato, se in essa si fa espresso riferimento al preventivo.
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