La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito importanti aspetti legati all'azione revocatoria fallimentare. In particolare, ha stabilito che l'acquirente di un immobile, il cui atto di acquisto sia stato dichiarato inefficace, ha l'obbligo di procedere alla restituzione frutti revocatoria, ovvero dei canoni di locazione percepiti, a decorrere dalla data della domanda giudiziale. La Corte ha inoltre precisato che il termine di prescrizione decennale per tale azione restitutoria decorre non dalla domanda, ma dal momento in cui la sentenza di revoca passa in giudicato. Rigettate anche le eccezioni di compensazione e di deduzione delle spese per mancanza di prova.
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