Una società in liquidazione, dopo aver presentato domanda di concordato preventivo presso il tribunale della sua nuova sede, viene dichiarata fallita dal tribunale della vecchia sede. Di conseguenza, il primo tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato. La Corte d'Appello conferma questa decisione. La Corte di Cassazione, investita della questione, dichiara il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nel fatto che il provvedimento che dichiara inammissibile una proposta di concordato, senza aprire contestualmente la liquidazione giudiziale, manca di 'carattere decisorio'. Non risolvendo una controversia su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, non può essere impugnato con un ricorso per cassazione concordato ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
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