Una società veniva dichiarata fallita su iniziativa del Pubblico Ministero, a seguito di una segnalazione di insolvenza proveniente da un giudice relatore in un precedente procedimento, conclusosi per desistenza del creditore. La società ha impugnato la decisione, sostenendo l'illegittimità della segnalazione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 27560/2024, ha rigettato il ricorso, stabilendo che la segnalazione di insolvenza al P.M. è un atto legittimo e neutro, che non viola il principio di terzietà del giudice e può essere effettuato anche dopo la conclusione del procedimento originario.
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