La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di ingiustificato arricchimento tra ex conviventi. L'attore aveva richiesto la restituzione di somme, sostenendo in primo grado di averle pagate personalmente. In appello, ha modificato la sua versione, affermando che i pagamenti erano stati effettuati da suoi familiari. La Cassazione ha qualificato questa modifica come una "mutatio libelli", ovvero una domanda nuova inammissibile in appello, in quanto altera il fatto costitutivo della pretesa. Di conseguenza, ha cassato la sentenza d'appello che aveva accolto tale domanda, rinviando la causa per un nuovo esame.
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