Un gruppo di medici, iscritti alle scuole di specializzazione tra il 1991 e il 2006, ha fatto causa allo Stato italiano. I professionisti chiedevano il risarcimento dei danni per il mancato recepimento delle direttive europee, lamentando l'inadeguatezza del trattamento economico percepito, l'assenza di copertura previdenziale e il blocco della rivalutazione triennale della borsa di studio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei medici. I giudici hanno chiarito che il trattamento economico medici specializzandi per gli iscritti prima dell'anno accademico 2006/2007 è interamente regolato dal decreto legislativo 257/1991. Tale disciplina rappresenta un corretto recepimento degli obblighi europei. La riforma più favorevole del 1999 si applica solo dal 2006, rientrando nella discrezionalità del legislatore nazionale. Di conseguenza, i medici non hanno diritto a differenze retributive o tutele previdenziali retroattive.
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