Un servitore dello Stato, ferito durante un’operazione, ha richiesto il riconoscimento dello status di ‘vittima del dovere’ e i relativi benefici. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: mentre lo status di ‘vittima del dovere’ è imprescrittibile, il diritto ai benefici economici, come la speciale elargizione, si prescrive in dieci anni. Tale termine decorre dal momento in cui la legge ha previsto il beneficio, non dalla data di formale riconoscimento dello status. Di conseguenza, sono stati respinti sia il ricorso del cittadino sulla prescrizione dei benefici, sia quello dell’Amministrazione che sosteneva la prescrittibilità dello status stesso.
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