La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16118/2024, ha stabilito la piena validità ed efficacia di una clausola compromissoria preliminare anche se non espressamente riportata nel successivo contratto definitivo. Il caso riguardava una compravendita di quote societarie in cui il venditore contestava la validità di un lodo arbitrale, sostenendo che la clausola arbitrale, presente solo nel contratto preliminare, fosse stata superata dal definitivo. La Corte ha rigettato il ricorso, riaffermando il principio consolidato dell'autonomia della clausola compromissoria, la quale costituisce un negozio giuridico a sé stante con effetti processuali, la cui validità va valutata indipendentemente dal contratto a cui si riferisce. La sua mancata riproduzione non ne implica, quindi, una tacita rinuncia.
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