La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18151/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore che agiva sulla base di un assegno senza luogo di emissione. I giudici hanno confermato la nullità del titolo come strumento esecutivo, ribadendo che tale requisito essenziale non può essere desunto indirettamente da altri elementi, come la sede della banca trattaria. L'assegno, seppur nullo, conserva il valore di promessa di pagamento, ma spetta al creditore l'onere di provare il rapporto sottostante che giustifica la pretesa.
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