Un investitore, qualificatosi come "professionale", acquista tramite home banking dei diritti di opzione. La banca, in assenza di un ordine scritto per l'esercizio degli stessi, li vende automaticamente, come previsto dal contratto. L'investitore subisce una perdita e cita in giudizio la banca. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, confermando la legittimità dell'operato della banca. La Suprema Corte ha stabilito che, data l'autonomia dell'investitore professionale e le chiare clausole contrattuali che richiedevano un ordine scritto, la banca non aveva ulteriori obblighi di assistenza per un'operazione gestita in totale autonomia dal cliente.
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