Una società venditrice di auto usate è stata citata in giudizio da una concessionaria acquirente per l'annullamento di due contratti di compravendita a causa della manomissione dei contachilometri. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha cassato la sentenza d'appello per motivazione contraddittoria, chiarendo la fondamentale distinzione tra dolus causam dans, che determina l'annullamento del contratto poiché il raggiro è stato essenziale per il consenso, e dolus incidens, che porta solo al risarcimento del danno perché il contratto sarebbe stato comunque concluso, ma a condizioni diverse. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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