La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27694/2024, ha stabilito che la legittimazione attiva a far valere i diritti derivanti da un contratto di appalto pubblico spetta alla società consortile che lo ha materialmente sottoscritto, e non al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) mai costituito che si era aggiudicato la gara. Il caso riguardava una società consortile, creata da tre imprese dopo l'aggiudicazione, che aveva firmato e gestito il contratto. Quando l'ente pubblico ha risolto il contratto a seguito del fallimento di una delle imprese originarie, le corti di merito avevano negato alla società consortile il diritto di agire in giudizio. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che la parte contrattuale è quella che firma l'accordo, conferendo così piena legittimazione attiva alla società consortile.
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