La Corte di Cassazione ha stabilito che una garanzia prestata per un'obbligazione condizionale, come quella che sorge in caso di inadempimento di un contratto d'appalto, non rientra nella categoria delle garanzie per obbligazioni future. Di conseguenza, non è nulla se non indica l'importo massimo garantito, come invece previsto dall'art. 1938 c.c. per le fideiussioni omnibus. Il caso riguardava una compagnia assicurativa che, dopo aver pagato una polizza a seguito dell'inadempimento di un'ATI, si era vista negare il regresso verso i coobbligati perché la relativa garanzia era stata ritenuta nulla in appello. La Suprema Corte ha cassato la decisione, chiarendo la distinzione fondamentale tra i due tipi di obbligazione.
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