Una società energetica, dopo aver ottenuto un contributo pubblico e prestato una garanzia fideiussoria, rinunciava al finanziamento. L'ente pubblico pretendeva di mantenere attiva la garanzia, ma la Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha stabilito l'estinzione della garanzia stessa in virtù del principio di accessorietà, ritenendo che la garanzia non possa sopravvivere all'obbligazione principale (l'erogazione del contributo) che era venuta meno con la rinuncia. La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione, ma ha rinviato la causa a nuovo ruolo per un vizio di notifica.
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