La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una contribuente contro il fermo amministrativo della propria autovettura. La ricorrente lamentava la mancata notifica delle cartelle esattoriali e del preavviso di fermo. Tuttavia, il Tribunale aveva già qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola inammissibile perché presentata oltre i termini di venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. Poiché la contribuente ha contestato in Cassazione solo il merito delle notifiche e non la decisione sulla tardività del ricorso, la Suprema Corte ha confermato l'impossibilità di procedere all'esame dei motivi, essendo la pronuncia di rito ormai definitiva.
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