La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11126/2024, ha stabilito che un accordo di massima per la divisione di beni non costituisce un contratto vincolante se mancano elementi essenziali e se le parti rinviano la definizione di aspetti cruciali a un momento successivo. Nel caso specifico, un'intesa tra familiari è stata qualificata come mera 'puntuazione' o atto preparatorio, priva di effetti obbligatori, in quanto incompleta e subordinata alla stipula di futuri atti notarili. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento per inadempimento è stata rigettata.
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