Un automobilista chiedeva il risarcimento per un sinistro causato da un veicolo non identificato, basando la sua richiesta sulla deposizione di un unico testimone. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale hanno respinto la domanda, ritenendo la testimonianza inattendibile. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. L'ordinanza ribadisce che la valutazione dell'attendibilità di un teste è un compito esclusivo del giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. Se la prova principale, come in questo caso la testimonianza unica, viene meno, la domanda di risarcimento deve essere respinta per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
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