La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società, promissaria acquirente, in una controversia su un contratto preliminare di compravendita immobiliare. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano correttamente interpretato il contratto escludendo un inadempimento dei promittenti venditori riguardo alla rimozione di pesi e servitù. È stato inoltre ritenuto legittimo il diritto dei venditori di trattenere tutte le somme ricevute, e non solo la caparra, in virtù di una specifica clausola contrattuale, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente.
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