La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di presunta interposizione fittizia nella compravendita di un immobile. Un soggetto, co-amministratore della società venditrice, sosteneva di essere il reale acquirente per una quota del 50%, sulla base di una scrittura privata con l'acquirente formale. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che per provare l'interposizione fittizia è necessario un accordo simulatorio scritto a cui partecipino tutte e tre le parti coinvolte: il venditore, l'acquirente apparente (interposto) e l'acquirente effettivo (interponente). La sola scrittura privata tra interposto e interponente è stata ritenuta insufficiente, in quanto non dimostrava il consenso della società venditrice all'accordo simulatorio, anche se l'interponente ne era rappresentante legale.
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