Un consumatore ha contestato un maxi conguaglio bolletta gas, sostenendo la vessatorietà delle clausole contrattuali che gli imponevano l'autolettura. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della richiesta della società fornitrice. La sentenza stabilisce che l'onere di autolettura a carico del cliente, a fronte di un'offerta a prezzo fisso, non crea uno squilibrio contrattuale. Di conseguenza, il conguaglio basato sui consumi reali, accertati dopo anni di stime, è dovuto.
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