Una società ha richiesto la nullità di un finanziamento da 500.000 euro, sostenendo la nullità del contratto per mancata valutazione del merito creditizio, commissioni eccessive e usura. Il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande, affermando che il debitore, avendo richiesto e ottenuto il prestito, non può lamentare un presunto danno derivante dalla sua concessione. La sentenza chiarisce che l'omessa valutazione non è causa di nullità del contratto, ma può al massimo configurare una responsabilità risarcitoria, non richiesta in questo caso.
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