Due viaggiatori hanno citato in giudizio un tour operator e una compagnia aerea a seguito di un volo, parte di un pacchetto turistico, che ha subito un grave ritardo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando una distinzione cruciale: la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE 261/2004 è un'obbligazione che grava esclusivamente sulla compagnia aerea. La richiesta di risarcimento per ulteriori danni, come quello da "vacanza rovinata", è stata invece respinta dal tribunale di merito per mancanza di prove, e non per un'esclusione della responsabilità del tour operator. Il ricorso è fallito perché basato su un'errata interpretazione delle motivazioni della sentenza precedente.
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