Un’impresa edile e un Comune entravano in lite per un contratto d’appalto pubblico. L’impresa chiedeva la risoluzione per inadempimento del Comune, mentre quest’ultimo sosteneva di aver già risolto il contratto e chiedeva l’applicazione delle penali per ritardo. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, confermando la decisione della Corte d’Appello. Il punto cruciale è che le penali per ritardo appalto, se contrattualmente legate al completamento dell’opera, non sono applicabili se il contratto viene risolto anticipatamente, poiché l’opera non giunge a compimento. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il Comune non ha contestato l’interpretazione specifica delle clausole contrattuali data dai giudici di merito, ma si è limitato a criticare il principio generale.
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