La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13223/2024, ha stabilito un principio cruciale nel pignoramento presso terzi. Un Comune, in qualità di terzo pignorato, dopo aver reso una dichiarazione di quantità interpretata come positiva dal giudice e dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione, non può più contestare l'esistenza del debito tramite opposizione agli atti esecutivi. La Corte ha chiarito che la dichiarazione del terzo, una volta resa e posta a fondamento dell'assegnazione, cristallizza la situazione, precludendo tardive contestazioni nel merito.
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