Una docente, a cui era stata negata l'assunzione in ruolo nel 1991, ha agito per ottenere il risarcimento del danno. La Corte d'Appello aveva limitato il risarcimento, sostenendo che la docente non avesse usato l'ordinaria diligenza per mitigare il danno, non avendo cercato supplenze in province lontane dalla sua residenza. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il dovere di mitigazione del danno non può imporre al danneggiato comportamenti gravosi o che comportino notevoli sacrifici personali e familiari, soprattutto a fronte di risultati incerti. La valutazione della condotta del danneggiato deve essere effettuata 'ex ante', cioè in base alle informazioni disponibili al momento, e non 'ex post', con il senno di poi.
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