Un avvocato, creditore delle proprie spese legali in virtù di un provvedimento di distrazione, ha agito per ottenere un indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento di esecuzione da lui avviato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14420/2024, ha stabilito un principio chiave sulla competenza territoriale avvocato in questi casi. Ha chiarito che, quando l'avvocato agisce in via esecutiva per recuperare i propri onorari, egli assume una veste autonoma. Di conseguenza, il 'processo presupposto' ai fini della Legge Pinto non è il giudizio originario, ma il procedimento di esecuzione stesso. La competenza territoriale spetta quindi alla Corte d'Appello del distretto in cui si è svolta l'esecuzione.
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