La Corte di Cassazione chiarisce che per impugnare un lodo arbitrale, rileva la natura del procedimento concretamente seguito dall'arbitro e non la volontà iniziale delle parti. Se l'arbitro, pur incaricato per un arbitrato irrituale, adotta una procedura formale, il lodo si qualifica come arbitrato rituale. Di conseguenza, l'impugnazione deve rispettare i termini e le forme previste per tale rito, pena l'inammissibilità, come accaduto nel caso di specie, relativo a una controversia tra ex soci di uno studio professionale.
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