Un avvocato, in qualità di difensore distrattario, ha richiesto un'equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo e della successiva fase di esecuzione per il recupero delle sue spese. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che l'avvocato distrattario non è una parte del giudizio di merito e, pertanto, non può lamentare la sua irragionevole durata. Il suo diritto a un processo celere sorge solo nella fase esecutiva da lui stesso avviata, la quale, nel caso specifico, non è stata ritenuta eccessivamente lunga.
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