Un risparmiatore ha citato in giudizio l'ente emittente per il ricalcolo degli interessi su buoni postali fruttiferi. Dopo aver vinto in primo grado e perso in appello, il risparmiatore ha fatto ricorso in Cassazione. Tuttavia, a seguito di una nuova ordinanza della Corte su un caso analogo, il risparmiatore ha presentato una rinuncia al ricorso, gesto seguito dall'ente emittente per il proprio controricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto delle reciproche rinunce, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese legali tra le parti.
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