La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che la giurisdizione per le controversie relative ad appalti indetti da un concessionario autostradale privato spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo. La decisione si fonda sull'assenza di un obbligo di legge, per il concessionario, di seguire le procedure di evidenza pubblica, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma che lo imponeva. Secondo la Corte, la scelta volontaria di adottare tali procedure (c.d. 'autovincolo') non è sufficiente a spostare la giurisdizione, che resta radicata nella natura privata del rapporto contrattuale.
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