La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14702/2024, ha affrontato il tema della decadenza dal beneficio del termine in un contratto di mutuo fondiario. La Corte ha stabilito che la banca non può aggirare la norma speciale dell'art. 40 del Testo Unico Bancario, che richiede almeno sette ritardi qualificati per la risoluzione del contratto, invocando una clausola contrattuale generica per un singolo ritardo. È possibile ricorrere alla norma generale sull'insolvenza del debitore (art. 1186 c.c.), ma l'istituto di credito deve fornire la prova concreta di una situazione di dissesto economico complessiva del mutuatario, non potendo basarsi sul solo inadempimento della rata.
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