La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di programma tra enti pubblici rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il caso riguardava una domanda di manleva presentata da una società di gestione idrica contro due Regioni, a seguito di una condanna al pagamento di somme per una fornitura idrica. La società sosteneva che la responsabilità fosse delle Regioni per non aver attuato le previsioni tariffarie di un accordo di programma. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso e affermando che la questione, inerendo all'esecuzione di un patto tra pubbliche amministrazioni, esula dalla competenza del giudice ordinario.
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