Un cliente ha citato in giudizio un istituto di credito per inadempimento contrattuale. Dopo aver perso in primo grado sulla base dei documenti prodotti dalla banca, il cliente ha proposto appello. Tuttavia, la banca non ha ridepositato i documenti nel secondo grado di giudizio. La Corte d'Appello ha respinto il gravame, sostenendo che l'appellante avrebbe dovuto produrre le copie di tali documenti per sostenere le proprie censure. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato questa decisione, ribadendo che l'onere della prova in appello grava sempre sull'appellante, anche per i documenti originariamente prodotti dalla controparte.
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