La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 690/2025, ha stabilito che ai fini della verifica dell’usura leasing, non è possibile sommare i costi derivanti da un contratto accessorio di Interest Rate Swap (IRS) né la penale per l’estinzione anticipata. La Corte ha ribadito il principio secondo cui non si possono cumulare oneri con funzioni eterogenee, come gli interessi corrispettivi, quelli moratori e le penali per il recesso, poiché si applicano in circostanze diverse e non sovrapponibili. Il ricorso di una società che lamentava l’usurarietà del proprio contratto di lease back è stato quindi respinto.
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