Una risparmiatrice deteneva due buoni postali cointestati. Alla morte del secondo titolare, ha richiesto il rimborso totale. L'istituto emittente si è opposto, contestando sia il diritto al rimborso senza il consenso degli eredi, sia il calcolo degli interessi. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto della cointestataria superstite a riscuotere l'intera somma in virtù della clausola di 'pari facoltà di rimborso'. Tuttavia, ha stabilito che gli interessi devono essere calcolati secondo le condizioni della serie effettivamente sottoscritta (indicate da un timbro), e non in base a quelle, superate, stampate sul modulo cartaceo.
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