Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4499 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4499 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 16/12/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. –‘” ,-
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato estinto il reat giudicato con la sentenza emessa in data 17 dicembre 2020, ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., dal medesimo Giudice nei confronti di COGNOME NOME COGNOME e con la quale era stata applicata al predetto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di 260 ore ed ha, tra l’altro, rideterminato in mesi se durata della sospensione della patente di guida.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, con il quale lamenta la violazione dell’art.186 del codice della strada, poiché i giudice dell’esecuzione, nel determinare la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, avrebbe in realtà esercitato una potestà riservata agli organi amministrativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, l’art. 186, comma 9-bis , C.d.S. prevede che il GLYPH giudice dell’esecuzione, chiamato a verificare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, possa disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la quale è prevista la riduzione a metà.
Ne consegue che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non ha esercitato una potestà riservata agli organi amministrativi, atteso che il sopra citato art.186, comma 9-bis gli attribuisce espressamente il potere sopra indicato, nonché GLYPH quello GLYPH di GLYPH revocare GLYPH la GLYPH confisca GLYPH del GLYPH veicolo GLYPH (Sez. GLYPH 1, Sentenza n. 39227 del 10/04/2017, Rv. 271236 – 01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 novembre 2022.