Una società in concordato preventivo ha impugnato un contratto di cessione del credito tra due altre società, sostenendone la nullità per mancanza di un prezzo effettivo e, di conseguenza, di una causa concreta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la mancata previsione di un corrispettivo non rende nullo il contratto, potendo questo avere una causa diversa da quella onerosa, come quella di liberalità. Inoltre, ha affermato che non è possibile utilizzare prove presuntive per dimostrare un accordo contrario al contenuto letterale del contratto che prevedeva espressamente un prezzo.
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