A seguito di un ritardo nella diagnosi di un tumore che ha portato al decesso di una paziente, i suoi eredi hanno citato in giudizio la struttura sanitaria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha annullato la decisione di merito, cogliendo l'occasione per fare chiarezza sulla fondamentale distinzione tra il 'danno da perdita di chance' di sopravvivenza, che è trasmissibile agli eredi, e il 'danno da perdita anticipata della vita', che spetta agli eredi iure proprio. La Corte ha censurato la sentenza precedente per aver confuso i due concetti e per la totale assenza di motivazione nell'aumentare la percentuale di chance perduta, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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