Un lavoratore veniva licenziato senza motivazione. Dopo un'ordinanza a suo favore, la società, inizialmente assente (contumace), proponeva opposizione. La questione chiave era la decorrenza del termine per tale opposizione. La Cassazione, con la sentenza 22007/2024, ha chiarito che per la parte contumace, il termine opposizione Fornero decorre solo dalla notifica formale dell'ordinanza da parte del vincitore, applicando per analogia le regole del procedimento d'ingiunzione. La Corte ha così respinto il ricorso del lavoratore, confermando l'inefficacia del licenziamento con condanna a un'indennità risarcitoria.
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