Una società in liquidazione, dichiarata fallita, aveva impugnato la decisione sostenendo di non superare le soglie di fallibilità previste dalla legge. La Corte d'Appello, ignorando questo specifico motivo, aveva confermato il fallimento basandosi sullo stato di insolvenza generale. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione per violazione del principio di corrispondenza chiesto pronunciato, stabilendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare il motivo specifico sollevato, relativo alle soglie dimensionali, e non sostituirlo con una valutazione autonoma sull'insolvenza.
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