Un lavoratore è stato licenziato per un furto in azienda, commesso disattivando l'allarme con una chiavetta elettronica di riserva. Le corti di merito hanno confermato la legittimità del licenziamento disciplinare, basandosi su una serie di prove indiziarie (la presenza del solo dipendente in azienda, l'uso anomalo della chiavetta, etc.). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, stabilendo che la valutazione complessiva e logica di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti è un compito del giudice di merito e costituisce prova sufficiente a giustificare il recesso.
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