Un dipendente pubblico, dopo una lunga vicenda giudiziaria, ha chiesto il riconoscimento economico retroattivo basandosi su una sentenza amministrativa alla quale non aveva preso parte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che gli effetti del giudicato amministrativo sono, di norma, limitati alle parti del processo, salvo l'effetto di annullamento dell'atto che vale per tutti (erga omnes), ma che non si estende agli obblighi conseguenti come le ricostruzioni di carriera.
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