Una società creditrice in una procedura fallimentare ha richiesto un indennizzo per l'irragionevole durata del processo. Il Ministero della Giustizia si è opposto, sostenendo l'irrisorietà della pretesa di circa 13.000 euro rispetto al patrimonio della società. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero, stabilendo che il concetto di 'irrisorietà della pretesa' si basa su un valore oggettivamente esiguo (sotto i 500 euro), non su un rapporto proporzionale con le condizioni economiche del creditore. La valutazione delle condizioni personali serve a tutelare chi, pur avendo un credito modesto, ne subisce un pregiudizio significativo, non a penalizzare chi è economicamente solido.
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