In tema di permuta di cosa presente con cosa futura, la Corte d’Appello ha ribadito il principio per cui l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il contratto di permuta fosse nullo per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto non era possibile individuare gli immobili oggetto della permuta. La Corte ha altresì precisato che, in caso di nullità del contratto, il giudice può disporre la restituzione di quanto pagato in esecuzione dello stesso, anche in assenza di una specifica domanda di restituzione dell’indebito.
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