La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1353/2024, ha chiarito che una rinuncia al ricorso, sebbene presentata in modo irrituale (senza le firme richieste), non causa l'estinzione del giudizio ma ne determina l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Di conseguenza, la parte che ha rinunciato, in questo caso un ente comunale, è stata condannata al pagamento delle spese legali, poiché il suo atto, pur non formalmente perfetto, ha manifestato in modo inequivocabile la volontà di non proseguire il contenzioso.
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