La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30730/2025, stabilisce che la sentenza di trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c., subordinata al pagamento del prezzo, è soggetta a imposta di registro proporzionale e non fissa. La Corte chiarisce che il pagamento, dipendendo dalla mera volontà dell'acquirente, non costituisce una condizione sospensiva ai fini fiscali secondo l'art. 27 del d.P.R. 131/1986, consolidando così un orientamento giurisprudenziale prevalente.
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