Un garante, dopo aver saldato un'esposizione debitoria per conto del debitore principale, ha agito per il regresso. Quest'ultimo si è opposto, vantando un controcredito di gran lunga superiore. Soccombente nei primi due gradi di giudizio, il garante ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, non per questioni di merito, ma per un vizio formale: il ricorrente, pur avendo dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenza d'appello, non ha depositato la copia autentica del provvedimento con la relativa relata di notifica, violando un onere perentorio previsto dal codice di procedura civile.
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