Un operatore di scommesse estero, operante in Italia tramite Centri Trasmissione Dati (CTD), ha contestato l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse per il 2011, sostenendo violazioni del diritto UE e l'illegittimità della pretesa fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena responsabilità solidale sia del bookmaker estero sia del CTD locale. La Corte ha stabilito che la normativa italiana sull'imposta unica scommesse è compatibile con i principi europei e che, per l'annualità 2011, il quadro normativo era sufficientemente chiaro da escludere ogni incertezza sulla soggettività passiva di entrambi gli operatori.
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