Un professionista, socio di una grande società di revisione, ha chiesto il rimborso dell'IRAP sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione. Dopo i dinieghi nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso. La Corte ha stabilito che l'utilizzo di una struttura organizzativa facente capo a un altro soggetto, in questo caso la società, non integra il presupposto impositivo dell'IRAP, poiché manca il requisito dell'autonoma organizzazione in capo al professionista stesso, anche se socio.
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