Una società, ritenuta una 'società di comodo' per non aver superato il test di operatività, ha impugnato un avviso di accertamento fiscale. La sua difesa si basava sull'impossibilità oggettiva di produrre reddito, dovuta all'inagibilità del suo unico immobile per lavori di bonifica da amianto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la temporanea inutilizzabilità di un singolo bene non è sufficiente a superare la presunzione di inoperatività, soprattutto a fronte di una totale assenza di struttura imprenditoriale (mancanza di personale, mezzi e fatturato significativo per anni). La Corte ha qualificato l'inattività della società come 'assoluta' e non meramente temporanea, confermando così la legittimità dell'accertamento fiscale.
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