La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22307/2024, ha stabilito che il semplice visto doganale DAA3 (Documento Amministrativo di Accompagnamento) non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna di merce in una cessione intracomunitaria in regime di sospensione d'accisa. La Corte ha chiarito che, per liberarsi dagli obblighi fiscali (IVA e accise), l'azienda mittente deve provare il completamento dell'intera procedura di appuramento doganale, che include la ricezione del terzo esemplare del DAA controfirmato dal destinatario e vistato dall'ufficio doganale di destinazione. In assenza di tale perfezionamento, il visto doganale DAA3 ha solo valore di presa d'atto e non prova l'effettivo arrivo della merce, specialmente se altre prove indicano che il trasporto non è mai avvenuto.
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