La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24683/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La decisione si fonda sul principio della carenza di interesse, poiché, nel frattempo, l'agente della riscossione aveva già proceduto con l'iscrizione effettiva dell'ipoteca. Secondo la Corte, l'interesse del contribuente si trasferisce sull'atto finale (l'iscrizione stessa), che è l'unico atto tipico da impugnare, rendendo superflua la lite sull'avviso preliminare.
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