La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 15886/2024, ha stabilito la giurisdizione del giudice amministrativo in merito all'impugnazione degli atti generali e delle circolari dell'Agenzia delle Entrate attuativi del contributo straordinario a carico delle imprese energetiche. La Corte ha chiarito che tali atti, avendo natura di provvedimenti amministrativi generali, ledono un interesse legittimo e possono essere impugnati preventivamente dinanzi al Giudice Amministrativo, a differenza degli atti impositivi individuali che rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario. La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale, rigettando il ricorso dell'amministrazione finanziaria che sosteneva il difetto assoluto di giurisdizione.
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