La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., è una domanda autonoma e distinta da altre istanze, come quella di ineseguibilità della pena (art. 670 c.p.p.). Pertanto, il giudice dell'esecuzione, anche in caso di rigetto della prima istanza, ha l'obbligo di esaminare nel merito la richiesta di continuazione, non potendola dichiarare inammissibile per mero "assorbimento". La sentenza annulla con rinvio l'ordinanza che aveva erroneamente omesso tale valutazione.
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