Un imputato, il cui reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si era estinto per prescrizione, si è visto comunque confermare le statuizioni civili dalla Corte di Appello. La Cassazione, con la sentenza n. 25031/2024, ha rigettato il suo ricorso, stabilendo che il giudice d'appello, anche in caso di prescrizione, deve valutare la responsabilità dell'imputato ai soli fini civili. La Corte ha ribadito che il danno non patrimoniale è dovuto quando il fatto illecito costituisce reato e che nel giudizio valgono le regole probatorie del processo penale, inclusa la testimonianza della parte civile.
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