La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 43295/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro la determinazione della pena. La Corte ha ribadito che la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione sia logica e coerente. È stato inoltre chiarito che uno stesso fatto può essere legittimamente valutato per più fini, come fondare un'aggravante e negare un'attenuante, senza violare il principio del ne bis in idem, e che la scelta del rito abbreviato non giustifica di per sé la concessione delle attenuanti generiche.
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