La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non riconoscere l'ipotesi del 'fatto di lieve entità' (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), sottolineando che la natura sistematica, professionale e continuativa dell'attività di spaccio, rivolta a una clientela fidelizzata e con l'uso di cautele per eludere i controlli, prevale sulla modesta quantità delle singole cessioni. Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato in tutti i suoi punti.
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