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Istituzione Comunitaria con sede a Strasburgo, dura in carica 5 anni ed è eletta a suffragio universale diretto dai singoli Stati dell’U.E. (Il prossimo rinnovo si avrà nel giugno 2009). La nomina degli “EUROPARLAMENTARI” segue il sistema proporzionale e, il loro status risulta incompatibile con quello dei parlamentari nazionali; tale limitazione, in vigore dal 2004, […]

Pubblicato il 14 January 2009 in Diritto comunitario

Istituzione Comunitaria con sede a Strasburgo, dura in carica 5 anni ed è eletta a suffragio universale diretto dai singoli Stati dell’U.E. (Il prossimo rinnovo si avrà nel giugno 2009). La nomina degli “EUROPARLAMENTARI” segue il sistema proporzionale e, il loro status risulta incompatibile con quello dei parlamentari nazionali; tale limitazione, in vigore dal 2004, nello specifico, ha mirato a superare una prassi , ormai consolidata, che portava ad una identità tra parlamentari europei e parlamentari nazionali, richiedendo, pertanto una certa continuità nell’espletamento del mandato europeo. Il suo funzionamento è disciplinato da un Regolamento interno e, lo svolgimento del proprio lavoro si articola in: “legislature” (mandato quinquennale); “sessioni” (con durata annuale); “tornate” (riunioni mensili); “riunioni settimanali”. La maggior parte dei lavori si svolge all’interno di “COMMISSIONI SPECIALLIZATE” suddivise in sottocommissioni. Sono organi del P.E.: 1) Il Presidente; 2) La Conferenza dei Presidenti; 3) La Conferenza dei Questori; 4) La conferenza dei Presidenti di Delegazione; 5) L conferenza dei Presidenti di Commissione. In particolare l’ufficio di Presidenza è costituito da 1 Presidente, 14 Vice-Presidenti e 5 Questori con funzioni consultive, amministrative e di controllo, che riguardano direttamente gli europarlamentari. Detiene: 1) Poteri deliberativi; 2) Poteri di iniziativa legislativa: 3) Poteri di controllo. I “POTERI DELIBERATIVI”, che si estrinsecano nel processo di formazione degli atti comunitari si distinguono in: -poteri consultivi: il P.E. fornisce pareri suscettibili di obbligatorietà; -procedura di cooperazione: (introdotta dall’Atto Unico Europeo) che prevede una consultazione con le altre Istituzioni Comunitarie; -procedura di parere conforme(introdotta dall’Atto Unico Europeo)che preclude la possibilità al Consiglio dei Ministri dell’U.E. di deliberare se non si adegua a quanto imposto dal P.E.; -procedura di coodecisione (introdotta dal Trattato di Maastrich)che prevede una posizione di parità, relativamente all’adozione di atti comunitari tra P.E. e Consiglio dei Ministri. I “POTERI D’INIZIATIVA LEGISLATIVA”, sono svolti di concerto con il Consiglio; il P.E. può a maggioranza dei suoi membri chiedere alla Commissione di esercitare proposte di questioni strettamente concernenti lo svolgimento della vita comunitaria. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, non rientrando nel computo dei voti le astensioni. Il quorum è raggiunto con la presenza, nelle sedute parlamentari, di 1/3 dei suoi membri. I “POTERI DI CONTROLLO” (di tipo democratico e politico) si esplicano con riferimento agli atti del Consiglio e a quelli della Commissione; in particolare quest’ultima è tenuta annualmente a redigere una “relazione generale” da sottoporre al P.E. In particolare il controllo del P.E. si ha in relazione al “BILANCIO COMUNITARIO” atto di fondamentale importanza per la sussistenza economica della Comunità, che nel corso del tempo è passato da un sistema di finanziamento basato su contributi dei singoli Stati membri, ad un sistema strutturato, prevalentemente su risorse proprie. Tale atto è formalmente redatto dalla Commissione ma sostanzialmente approvato dal Consiglio. Oltre a tale tipo di controllo il P.E. opera un controllo sulle altre Istituzioni comunitari e sull’intero apparato amministrativo. In particolare: opera un controllo giuridico sulla Commissione, con la cd “mozione di censura”; approva la nomina del suo Presidente, esprime un voto finale sulla composizione collegiale e la sottopone ad interrogazioni parlamentari. Il Controllo che opera nei confronti del Consiglio è di tipo politico che si estrinseca in pareri consultivi ed interrogazioni. Il controllo sull’intero apparato amministrativo mira a tutelate gli Stati, persone fisiche e persone giuridiche, che lamentano lesioni dei propri diritti come conseguenza di mala gestio dell’attività amministrativa. Per questo ha facoltà di nominare una: “ COMMISSIONE TEMPORANEA D’INCHIESTA”che esaminata la situazione lesiva redige un’apposita relazione in merito; e un “MEDIATORE EUROPEO” che riceve i ricorsi dei soggetti lesi e se riscontra irregolarità investe l’autorità competente del caso. Infine il P.E. può ricevere petizioni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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