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Art. 89 Costituzione

Nessun atto del Presidente della Repubblica e' valido se non e' controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilita'.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.