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Art. 88 Costituzione

Il Presidente della Repubblica puo', sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

((Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.