Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro VII GIUDIZIO » Titolo III SENTENZA » Capo II DECISIONE » Sezione I Sentenza di proscioglimento » Art. 529
Sentenza di non doversi procedere
1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilita' e' insufficiente o contraddittoria.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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