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Art. 437 Codice di procedura penale

Ricorso per cassazione

1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la

richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per

cassazione (( solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e))) .

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.