1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per
cassazione (( solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e))) .
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.