Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE » Titolo VII INCIDENTE PROBATORIO » Art. 404
Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non e' stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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