((1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta', la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne da' notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.