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Art. 245 Codice di procedura penale

Ispezione personale

1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato e' avvertito della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. L'ispezione e' eseguita nel rispetto della dignita' e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.

3. L'ispezione puo' essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorita' giudiziaria puo' astenersi dall'assistere alle operazioni.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.