Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE » Titolo III DELLE IMPUGNAZIONI » Capo V Dell'opposizione di terzo » Art. 407
Sospensione dell'esecuzione
((Il giudice dell'opposizione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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