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Codice Civile
Codice Penale

Codice Penale

Art. 34 c.p. - Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell'esercizio di essa -

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dell’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

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Art. 35 c.p. - Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte -

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità.

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Art. 35 bis c.p. - Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese -

La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore direttore generale, e dirigente prepostao alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

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Art. 36 c.p. - Pubblicazione della sentenza penale di condanna -

La sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.

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Art. 37 c.p. - Pene accessorie temporanee: durata -

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

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Art. 38 c.p. - Condizione giuridica del condannato alla pena di morte -

Soppresso Capo III – DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE – –

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Art. 39 c.p. - Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni -

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

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Art. 40 c.p. - Rapporto di causalità -

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

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Art. 41 c.p. - Concorso di cause -

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

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Art. 42 c.p. - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva -

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.

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Art. 43 c.p. - Elemento psicologico del reato -

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

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Art. 44 c.p. - Condizione obiettiva di punibilità -

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

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Art. 45 c.p. - Caso fortuito o forza maggiore -

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

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Art. 46 c.p. - Costringimento fisico -

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

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Art. 47 c.p. - Errore di fatto -

L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.

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Art. 48 c.p. - Errore determinato dall'altrui inganno -

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

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Art. 49 c.p. - Reato supposto erroneamente e reato impossibile -

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

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Art. 50 c.p. - Consenso dell'avente diritto -

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

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Art. 51 c.p. - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere -

L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.

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Art. 52 c.p. - Difesa legittima -

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone Capo I – DEL REATO CONSUMATO E TENTATO – –

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