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Titolo III – DEI DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 388 ter c.p. – Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie –
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Capo II - DEI DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - -
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Art. 389 c.p. – Inosservanza di pene accessorie –
Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
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Art. 390 c.p. – Procurata inosservanza di pena –
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1. Capo II - DEI DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - -
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Art. 391 c.p. – Procurata inosservanza di misure di sicurezza –
Chiunque procura o agevola l'evasione di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque la favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni.
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Art. 392 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose –
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorchè la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
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Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone –
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
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Art. 394 c.p. – Sfida a duello –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 395 c.p. – Portatori di sfida –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 396 c.p. – Uso delle armi in duello –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 398 c.p. – Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 399 c.p. – Duellante estraneo al fatto –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 400 c.p. – Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello –
Abrogato   Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 401 c.p. – Provocazione al duello per fine di lucro –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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