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Titolo I – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

Art. 289 bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione –
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
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Art. 290 c.p. – Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate –
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito con la multa da euro 1. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
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Art. 290 bis c.p. – Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci –
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
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Art. 291 c.p. – Vilipendio alla nazione italiana –
Art. 291 c.p. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Capo II – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO – –
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Art. 292 c.p. – Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato –
Chiunque vilipende con espressione ingiuriose bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da 1.
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Art. 292 bis c.p. – Circostanza aggravante –
Abrogato   Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO - -
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Art. 293 c.p. – Circostanza aggravante –
Abrogato   Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO - -
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Art. 294 c.p. – Attentati contro i diritti politici del cittadino –
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Capo III - DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO - -
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Art. 295 c.p. – Attentato contro i Capi di Stati esteri –
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo.
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Art. 296 c.p. – Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri –
Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
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Art. 297 c.p. – Offesa all’onore dei Capi di Stati esteri –
Abrogato   Capo IV - DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI - -
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Art. 298 c.p. – Offese contro i rappresentanti di Stati esteri –
Abrogato Capo IV - DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI - -
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Art. 299 c.p. – Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero –
Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende,con espressioni ingiuriose in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la multa da euro 100 a euro 1.
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Art. 300 c.p. – Condizione di reciprocità –
Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.
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Art. 301 c.p. – Concorso di reati –
Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave. Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.
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Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo –
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
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Art. 303 c.p. – Pubblica istigazione e apologia –
Abrogato  Capo V - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI - -
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Art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo –
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
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Art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione –
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
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Art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione –
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
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