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Codice Civile
Codice Penale

Libro Secondo – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Art. 246 c.p. - Corruzione del cittadino da parte dello straniero -

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sè o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da ero 516 a euro 2. La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso in tempo di guerra; 2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

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Art. 247 c.p. - Favoreggiamento bellico -

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con l’ergastolo.

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Art. 248 c.p. - Somministrazione al nemico di provvigioni -

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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Art. 249 c.p. - Partecipazione a prestiti a favore del nemico -

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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Art. 250 c.p. - Commercio col nemico -

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.

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Art. 251 c.p. - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra -

Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

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Art. 252 c.p. - Frode in forniture in tempo di guerra -

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.

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Art. 253 c.p. - Distruzione o sabotaggio di opere militari -

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica l’ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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Art. 254 c.p. - Agevolazione colposa -

Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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Art. 255 c.p. - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato -

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica l’ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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Art. 256 c.p. - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato -

Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 257 c.p. - Spionaggio politico o militare -

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Si applica l’ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano; 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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Art. 258 c.p. - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione -

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica la pena se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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Art. 259 c.p. - Agevolazione colposa -

Quando l’esecuzione di alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Le stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.

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Art. 260 c.p. - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio -

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 261 c.p. - Rivelazione di segreti di Stato -

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell’articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

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Art. 262 c.p. - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione -

Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

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Art. 263 c.p. - Utilizzazione dei segreti di Stato -

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1. Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l’ergastolo.

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Art. 264 c.p. - Infedeltà in affari di Stato -

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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Art. 265 c.p. - Disfattismo politico -

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. La pena è non inferiore a quindici anni: 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari; 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

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