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Libro Secondo – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Art. 530 c.p. – Corruzione di minorenni –
Abrogato Capo II - DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - -
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Art. 531 c.p. – Istigazione alla preostituzione ed al favoreggiamento
Abrogato Capo II - DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - -
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Art. 533 c.p. – Costrizione alla prostituzione
Abrogato Capo II - DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - -
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Art. 534 c.p. – Sfruttamento di prostitute
Abrogato Capo II - DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - -
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Art. 535 c.p. – Tratta di donne e di minori
Abrogato  Capo II - DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - -
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Art. 536 c.p. – Tratta di donne e di minori mediante violenza, minaccia o inganno
Abrogato Capo II - DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - -
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Art. 537 c.p. – Tratta di donne e di minori commessa all’estero –
I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.
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Art. 538 c.p. – Misure di sicurezza –
Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
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Art. 539 c.p. – Età della persona offesa –
Abrogato Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI - -
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Art. 540 c.p. – Rapporto di parentela –
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.
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Art. 541 c.p. – Pene accessorie ed altri effetti penali –
Abrogato Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI - -
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Art. 542 c.p. – Querela dell’offeso –
Abrogato Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI - -
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Art. 543 c.p. – Diritto di querela –
Abrogato Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI - -
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Art. 544 c.p. – Causa speciale di estinzione del reato
Abrogato Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI - -
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Art. 544 bis c.p. – Uccisione di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. - - -
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Art. 544 ter c.p. – Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.
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Art. 544 quater c.p. – Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.
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Art. 544 quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica(3) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.
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Art. 544 sexies c.p. – Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsto dagli articoli 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, se la sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.
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