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Libro Secondo – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Art. 400 c.p. – Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello –
Abrogato   Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 401 c.p. – Provocazione al duello per fine di lucro –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 402 c.p. – Vilipendio della religione dello Stato –
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno. ( Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n° 508 del 2000, dalla Corte Costituzionale)   Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI - -
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Art. 403 c.p. – Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone –
Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1. 000 a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto.
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Art. 404 c.p. – Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose –
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1. Chiunque, pubblicamente e, intenzionalmente, distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta cose che formino oggetto di culto o, siano consacrate al culto o, siano necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione fino a due anni.
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Art. 405 c.p. – Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico –
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.
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Art. 406 c.p. – Delitti contro i culti ammessi nello Stato –
Abrogato Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI - -
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Art. 407 c.p. – Violazione di sepolcro –
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 408 c.p. – Vilipendio delle tombe –
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Art. 409 c.p. – Turbamento di un funerale o servizio funebre –
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.
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Art. 410 c.p. – Vilipendio di cadavere –
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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Art. 411 c.p. – Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere –
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadevere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, sulla base di espressa volontà del defunto.
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Art. 412 c.p. – Occultamento di cadavere –
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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Art. 413 c.p. – Uso illegittimo di cadavere –
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
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Art. 414 c.p. – Istigazione a delinquere –
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.
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Art. 415 c.p. – Istigazione a disobbedire alle leggi –
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. * *(
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Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere –
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
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Art. 416 bis c.p. – Associazione di tipo mafioso –
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
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Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso –
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
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Art. 417 c.p. – Misura di sicurezza –
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza. - - -
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