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Titolo VIII – DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Art. 237 c.p. – Cauzione di buona condotta –
La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a 103,29 euro, né superiore a 2.
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Art. 238 c.p. – Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione –
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.
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Art. 239 c.p. – Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta –
Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue.
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Art. 240 c.p. – Confisca –
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato.
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