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Titolo V – DELLA MODIFICAZIONE

Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti –
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.
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Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena –
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
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Art. 133 bis c.p. – Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria –
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
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Art. 133 ter c.p. – Pagamento rateale della multa o dell’ammenda –
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
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Art. 134 c.p. – Computo delle pene –
Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pena pecuniaria, delle frazioni di euro.
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Art. 135 c.p. – Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive –
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
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Art. 136 c.p. – Modalità di conversione di pene pecuniarie –
Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.
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Art. 137 c.p. – Custodia cautelare –
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
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Art. 138 c.p. – Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero –
Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
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Art. 139 c.p. – Computo delle pene accessorie –
Art. 139 c.p. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Capo I – DELLA MODIFICAZIONE […]
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Art. 141 c.p. – Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 141 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –
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Art. 142 c.p. – Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 142 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –
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Art. 143 c.p. – Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 143 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –
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Art. 144 c.p. – Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 144 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –
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Art. 145 c.p. – Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato –
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio.
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Art. 146 c.p.- Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena –
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
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Art. 147 c.p. – Rinvio facoltativo della esecuzione della pena –
L'esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti della madre di prole di età inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel numero 1, la esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
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Art. 148 c.p. – Infermità psichica sopravvenuta al condannato –
Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico guidiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.
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Art. 149 c.p. – Consiglio di patronato e Cassa delle ammende
Art. 149 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –
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