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Codice Civile
Codice Penale

Titolo II – DELLE PENE

Art. 33 c.p. - Condanna per delitto colposo -

Le disposizioni dell’articolo 29 e del secondo capoverso dell’articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

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Art. 34 c.p. - Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell'esercizio di essa -

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dell’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

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Art. 35 c.p. - Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte -

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità.

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Art. 35 bis c.p. - Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese -

La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore direttore generale, e dirigente prepostao alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

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Art. 36 c.p. - Pubblicazione della sentenza penale di condanna -

La sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.

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Art. 37 c.p. - Pene accessorie temporanee: durata -

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

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Art. 38 c.p. - Condizione giuridica del condannato alla pena di morte -

Soppresso Capo III – DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE – –

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