Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo PRIMO DELLA LEGGE PENALE » Art. 3-bis
Principio della riserva di codice
((Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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