Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.