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Art. 724 Codice penale

Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)). (146)

((La stessa sanzione si applica a chi)) compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

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AGGIORNAMENTO (146)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato"".

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.